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Ufficio Stato Civile

L'ufficio tiene ed aggiorna i registri di Stato Civile (Cittadinanza, Nascita, Matrimonio, Morte, ecc);


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Consultazione dei registri di stato civile
I due testi normativi fondamentali in materia di stato civile e di protezione dei dati personali (D.P.R. 396/2000 e D. Lgs. 196/2003) convergono – come più volte ribadito dallo stesso Garante per la protezione dei dati personali – nel far ritenere che i registri e gli atti di stato civile sono soggetti, rispetto all’ordinaria documentazione amministrativa, a una specifica disciplina che permette a chi vi abbia interesse (salvi i divieti di legge) di accedere a notizie e informazioni ivi riportate anche in relazione agli atti di corrente uso, ma esclude in ogni caso la possibilità di libera consultazione diretta di questi non “filtrata” dall’intervento dell’ufficiale dello stato civile. L’art. 450 del codice civile, pur affermando il principio della pubblicità dei registri dello stato civile, esclude che essi possano essere consultati direttamente dai privati, demandando ai soli ufficiali preposti al servizio di rilasciare estratti o certificati e di svolgere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati: ed é principio più volte ribadito che sono legittimati a richiedere estratti e certificati e lo svolgimento di indagini solo coloro che vi abbiano un personale interesse. Gli artt. 106 e 107 del D.P.R. n. 396/2000 prevedono infatti che possono essere richiesti, di volta in volta, estratti per riassunto o per copia integrale degli atti di stato civile da chi vi abbia interesse, purché il rilascio non sia vietato dalla legge. Gli interessati potranno inoltre richiedere che l’ufficiale di stato civile svolga sugli atti e sui registri conservati nel comune le verifiche e le ricerche occorrenti ai propri fini (ad esempio in materia di cittadinanza). Il rilascio degli estratti per copia integrale degli atti dello stato civile è consentito solo ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante. I registri dello stato civile non sono liberamente consultabili da chiunque dichiari che intende effettuare su di essi delle ricerche di carattere storico o scientifico o statistico. La ricerca (art. 450, comma 3 del codice civile) deve sempre essere eseguita, su richiesta dell'istante, dall'ufficiale, che, per legge (artt. 449, 450, comma 2, del codice civile e art. 5 del D.P.R. 396/2000), è preposto in via esclusiva alla custodia degli archivi, alla iscrizione, trascrizione, annotazione di atti, al rilascio di estratti e certificati. Orario di apertura al pubblico: SOLO SU APPUNTAMENTO

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