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Fabbricati rurali irregolari

È disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate l’elenco dei fabbricati rurali censiti ancora al Catasto terreni e pertanto irregolari.
Data:
Lunedì, 10 Aprile 2017
Fabbricati rurali irregolari

Descrizione

È disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate l’elenco dei fabbricati rurali censiti ancora al Catasto terreni e pertanto irregolari.

Per consultare l’elenco degli immobili non in regola, è sufficiente accedere all’apposita pagina, specificare Provincia, Comune, foglio e compare la lista dei fabbricati rurali trovati.

Ricordiamo che devono essere dichiarati al Catasto dei fabbricati le costruzioni ancora censite al Catasto dei terreni con le seguenti destinazioni:

  • fabbricato promis
  • cuofabbricato ruralefabbricato rurale
  • diviso in subalterniporzione da accertare
  • di fabbricato ruraleporzione
  • di fabbricato ruraleporzione rurale di
  • fabbricato promiscuo

La dichiarazione andava effettuata al Catasto dei fabbricati entro il termine previsto del 30 novembre 2012.
I proprietari degli immobili possono però ancora presentare la dichiarazione di aggiornamento, usufruendo dell’istituto del ravvedimento operoso.
In assenza di dichiarazione, gli Uffici provinciali (Territorio dell’AE) procederanno all’accertamento, in via sostitutiva del soggetto inadempiente, con oneri a carico dello stesso e applicando le sanzioni previste dalla legge.

Fabbricati rurali: le sanzioni previste
Ai sensi della legge 214/2011 (cosiddetta “Salva Italia”) è previsto l’obbligo, per i proprietari di fabbricati rurali che risultavano ancora censiti al Catasto terreni, di dichiararli al Catasto fabbricati.

Nelle prossime settimane l’Agenzia delle Entrate invierà una comunicazione per regolarizzare spontaneamente la situazione catastale dell’immobile, beneficiando di sanzioni ridotte.

Con le modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, il cittadino può accatastare autonomamente l’immobile, attraverso l’istituto del ravvedimento operoso; in questo modo le sanzioni si riducono di circa l’80%: da un importo compreso tra € 1.032 e € 8.264 ad un importo di € 172 (pari ad 1/6 del minimo).
Il proprietario, deve avvalersi di un professionista tecnico abilitato e dovrà presentare agli uffici dell’Agenzia l’atto di aggiornamento cartografico (Pregeo) e la dichiarazione di aggiornamento del Catasto fabbricati (Docfa).

Fabbricati rurali: i casi in cui non è necessario l’accatastamento
Sono esclusi dall’obbligo di accatastamento i seguenti fabbricati:

  • manufatti con superficie coperta inferiore a 8 m2
  • serre adibite alla coltivazione e alla protezione delle piante sul suolo naturale
  • vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione dei terreni
  • manufatti isolati privi di copertura
  • tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m e di volumetria inferiore a 150 m3
  • manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo
  • fabbricati in corso di costruzione o di definizione
  • fabbricati che presentano un accentuato livello di degrado (collabenti)

Documenti allegati

A cura di

Ulteriori Informazioni

Ultimo aggiornamento

31/08/2023




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