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Ordinanza: Operazioni periodiche di manutenzione taglio piante, rami sporgenti e siepi ai margini delle Strade comunali (e provinciali)

Ordinanza n.34/2023
Data:
Venerdì, 01 Settembre 2023
Ordinanza: Operazioni periodiche di manutenzione taglio piante, rami sporgenti e siepi ai
margini delle Strade comunali (e provinciali)

Descrizione

Richiamate:
- la precedente Ordinanza comunale n. 02 del 21/01/2021;
- l’Ordinanza provinciale n. 149 del 24/11/2022;
I cui contenuti si intendono interamente richiamati nel presente atto;

PREMESSO che il Responsabile del Servizio Tecnico assume il presente provvedimento nell'esercizio dei poteri attribuiti dal Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. e in ossequio alle norme in tema di proprietà demaniale contenute nel Codice Civile;

CONSTATATO lo stato di abbandono, incuria e trascuratezza in cui versano la maggior parte dei fondi confinanti con le strade, sui quali risulta abbondante lo sviluppo di piante e cespugli che protendono tronchi, rami, fronde e foglie verso le sedi stradali, invadendole e creando ostacolo alla
visibilità ed alla leggibilità della segnaletica;

RILEVATO che la possibile caduta di piante o grossi rami possa costituire una forte criticità per la circolazione stradale, in particolare in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali, forti piogge, vento e, nei mesi invernali, nevicate;

VISTI gli artt. 16, 17, 29, 30, 31 e 32 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) e gli artt. 26 e 27 del DPR 495/1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada) che stabiliscono norme sulle piantagioni di alberi e sulla manutenzione dei pendii in adiacenza a strade
pubbliche;

RICHIAMATI pertanto gli obblighi dei proprietari dei fondi adiacenti il confine stradale così come definito dal comma 10, art. 3 del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada);

VISTE le norme del Codice Civile in tema di proprietà demaniale;

RITENUTO necessario provvedere alla manutenzione dei fondi adiacenti i confini stradali provvedendo all'abbattimento e/o potatura di tutta la vegetazione che generi pericoli e ostacoli alla circolazione stradale;

RAVVISTA la necessità e l'urgenza di provvedere in merito;

O R D I N A
A TUTTI I PROPRIETARI, POSSESSORI O TENUTARI/CONDUTTORI dei fondi frontisti delle Strade Comunali e/o di uso pubblico di provvedere
1. al taglio di tutte le piante esistenti lungo il bordo delle strade suddette, entro una fascia minima di profondità non inferiore a 6 metri a monte ed a valle della sede stradale, misurata orizzontalmente a partire dal confine di proprietà stradale;
2. al taglio di ogni alberatura oltre tale fascia che, per essiccamento e/o forte inclinazione, con la caduta potrebbe interessare ,anche solo parzialmente, il sedime stradale, risultando pericolosa per la circolazione stradale;
3. alla potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadano i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità, della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale e creando ostacolo e
limitazioni ai mezzi di manutenzione e allo sgombero della neve;
4. alla rimozione immediata dalla sede stradale e sue pertinenze alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi;
5. al mantenimento delle aree oggetto della presente in perfetto ordine, attraverso una manutenzione periodica al fine di evitare, oltre agli inconvenienti sopra segnalati, anche il possibile rischio di propagazione di incendi;
6. ad assicurare la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo e ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale (es. erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti) che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità;
A V V E R T E
tutti i proprietari o tenutari che, per le operazioni di taglio di cui alla presente Ordinanza, dovranno attenersi alle seguenti modalità:
1. abbattimento di tutte le piante esistenti, ivi comprese quelle arbustive insistenti nella fascia di rispetto stradale, ad eccezione di quelle protette per le quali dovrà essere effettuata specifica ordinanza sindacale qualora ritenuta di pericolo per la pubblica incolumità (art. 54 del D.Lgs.
267/2000);
2. rimozione completa, in tutta la fascia di rispetto stradale, del materiale di risulta;
3. l’esecuzione dei lavori dovranno essere concordate con l'Ente proprietario o gestore della strada al fine di garantire la pubblica incolumità e la transitabilità, solo qualora sia necessario interrompere o limitare il transito veicolare/pedonale;
4. i lavori di cui alla presente Ordinanza dovranno essere eseguiti entro e non oltre la scadenza prefissata, dopo di che, senza ulteriore avviso, l'Amministrazione Comunale di concerto, previa informazione alla Prefettura e l’emissione di Ordinanza sindacale, potranno
provvedere d'ufficio, con i mezzi propri o avvalendosi di Ditte specializzate, all'esecuzione di detti lavori, o parte degli stessi, qualora ritenuti improcrastinabili per la sicurezza e la pubblica incolumità;
5. resta nelle facoltà del Comune procedente, addebitare ai proprietari e tenutari dei terreni le relative spese, eventualmente trattenendo a parziale compenso del lavoro il legname risultante (ove economicamente produttivo), senza che niente abbiano più a pretendere;
6. fatta salva ogni azione sanzionatoria al riguardo, indipendentemente dagli interventi di cui al precedente punto 4 effettuati dall'Amministrazione Comunale, i proprietari rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possano verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza; in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del Codice della Strada, ciascuno dei trasgressori soggiace
alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;
7. per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi NON È NECESSARIO il nulla osta preventivo dell'Amministrazione Comunale, né dei Carabinieri Forestale;
8. il taglio delle piante dovrà essere eseguito a regola d'arte così come previsto dalle norme di polizia forestale per quanto applicabile alla presente Ordinanza;
9. sono fatte salve le disposizioni regolamentari circa l'ottenimento della prescritta autorizzazione da parte dell'ente proprietario ai sensi del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m. (Nuovo Codice della Strada) e articolo n. 21 del DPR 16/02/1992 n 495 e s.m.i. (Regolamento d'esecuzione) per l'esecuzione dei lavori ingombrando la sede stradale;
10. l’Ordinanza sindacale n. 02 del 21/01/2021 dalla data di pubblicazione della presente, cessa i propri effetti che vengono assorbiti nel presente provvedimento;
RICORDA E COMUNICA CHE
- successivamente all'esecuzione d'ufficio, a seguito dell'inadempienza dei proprietari o tenutari, sarà facoltà dell'Ente proprietario della viabilità applicare le sanzioni amministrative a norma di Legge (Codice della Strada) e lasciare impregiudicato, qualora se ne ravvisi la fondatezza, l'esercizio dell'azione penale (art. 650 del Codice Penale);
- la presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e per notizia, sul sito internet istituzionale, e trasmessa alla Provincia di Biella, ai Comuni contermini, allo sportello forestale dell’Unione Montana Biellese Orientale, affissione nel territorio comunale e nei locali pubblici, ed invio agli organi di stampa per la pubblicazione sulla cronaca locale e tutte le ulteriori forme ritenute possibili per la massima
divulgazione;
- gli agenti delle Forze dell'Ordine sono incaricati della vigilanza e del rispetto del provvedimento.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.
Il Responsabile del procedimento è lo scrivente.
La presente ordinanza:
- viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune per 180 giorni;
- viene inoltrata alla Provincia di Biella e al Nucleo Carabinieri Forestale di Pray.
Chiunque abbia validi motivi e interesse per contestare la presente Ordinanza può inoltrare ricorso entro 60 gg dalla data di pubblicazione all’albo comunale, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità stabilite dall’art. 37 comma 3 del Nuovo Codice della Strada e dell’art. 74
del Regolamento di esecuzione, oppure in via alternativa ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Piemonte ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure, in alternativa entro 120 giorni può inoltrare ricorso al Presidente della Repubblica.
Il Responsabile del Servizio
Geom. Andrea Zombolo

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A cura di

Ulteriori Informazioni

Ultimo aggiornamento

26/01/2024 08:48




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